Demanio Usi Civici
TERRE CIVICHE
TERRE CIVICHE
LEGITTIMARE, SDEMANIALIZZARE O REINTEGRARE ?
Intervista a Nicola Martino- a cura di Paolo Petracca
D) In questo periodo si parla molto nel nostro comune di terre civiche e/o di uso civico. Di che cosa si tratta ?
R) Bisogna innanzitutto distinguere fra terre civiche ed uso civico. Le terre civiche sono dei beni che appartengono agli abitanti residenti di una determinata zona, i quali traggono dalle terre alcune determinate utilità. Sono terre che, quindi, appartengono in proprietà ad una collettività e sono amministrate dal comune o da una amministrazione separata. Hanno un particolare regime pubblicistico caratterizzato dai principi di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e vincolo perpetuo agro-silvo-pastorale. L’uso civico in senso stretto, invece, afferisce al diritto di godimento dei cittadini di trarre dal fondo alcune utilitates. L’uso civico può gravare su terre pubbliche ed anche su terreni privati.
D) A quanto pare si tratta di diritti che affondano la loro origine in tempi antichissimi.
R) Ci sono sempre stati in antichità determinati diritti di uso su beni che possiamo latamente definire pubblici. Era un modo per garantire la sopravvivenza alle popolazioni povere. Così è stato nell’antica Roma ed anche nel Medio Evo sui terreni feudali o regi.
D) Qual’era lo scopo della legge fondamentale n. 1766 del 1927?
R) Sostanzialmente eliminare, ove possibile, l’uso civico ed affidare i terreni suddivisi in quote alle famiglie contadine. L’art. 11 individua due categorie di terreni. La categoria A) : boschi e pascoli permanenti esclusi dalla quotizzazione che possono essere alienati solo previa dichiarata mutazione della destinazione agro-silvo-pastorale, su autorizzazione oggi regionale. Tali terreni sono inusucapibili. La categoria B) : terre convenientemente utilizzabili ai fini agricoli da ripartire fra le famiglie contadine del luogo con assegnazione in enfiteusi, con l’obbligo di apportare migliorie e di pagamento di un canone (livello). Queste terre possono essere alienate solo dopo l’affrancazione prevista dalla legge.
D) Ci sono anche altre fattispecie?
R) Si, ce ne sono molte altre in verità. Per esempio ci sono terreni legittimati derivanti da occupazioni abusive e ci sono poi terreni occupati abusivamente e non legittimati. Va detto anche che proprio perché si tratta di diritti e beni di origine antica alcuni terreni ancora oggi sono posseduti, come si dice, animo domini da privati che li hanno ricevuti per successione ereditaria o li hanno acquistati in buona fede da terzi.
D) Che cosa hanno acquistato o ereditato questi soggetti ?
R) Purtroppo hanno ereditato o acquistato il semplice possesso. Altre terre di natura civica sono state inserite nei PRG, su di esse sono stati costruiti interi quartieri, sono state rilasciate licenze o concessioni edilizie.
D) Che valore giuridico hanno gli atti compiuti sulle terre civiche in assenza di assegnazione o legittimazione ?
R) Gli atti compiuti sono radicalmente nulli e non hanno alcun rilievo giuridico. Ciononostante il problema sussiste, è rilevante e deve essere affrontato con tutta la cautela richiesta.
D) A S. Giovanni rotondo che consistenza hanno le terre civiche ?
R) Tutto il nostro demanio è gravato da uso civico. In pratica si tratta di 4.500 ettari circa.
D) E’ vero che nel nostro comune ci sono molte situazioni poco chiare ?
R) Non ho una conoscenza specifica del fenomeno. Va comunque detto che in Puglia perlomeno vi è uno strumento giuridico che permette di affrontare ed in qualche modo risolvere buona parte dei probabili problemi.
D) Ti riferisci alla legge regionale n. 7 del 1998 ?
R) Si mi riferisco proprio a questa legge del 1998 che ha già subito svariate modifiche, l’ultima qualche mese fa.
D) Vuoi sinteticamente illustrarne gli aspetti di maggior rilievo ?
R) La legge è stata emanata prima della modifica del titolo V della nostra Costituzione, ragion per cui essa si muove entro la cornice della legge nazionale n. 1766 del 1927. Già dal 1977 con il DPR n. 616 alle regioni sono state conferite le funzioni amministrative in materia che prima erano del Ministero dell’Agricoltura e Foreste e del Commissario regionale agli usi civici. Si prevede l’affrancazione dei canoni enfiteutici, già e comunque costituiti su terre civiche. Viene procedimentalizzata l’intera disciplina per la sanatoria delle occupazioni abusive, per la sdemanializzazione e la legittimazione senza incidere sulle competenze giurisdizionali del Commissariato regionale agli usi civici. Questo magistrato ancora oggi è competente a dirimere tutte le questioni che attengono alla natura civica o meno dei terreni (c.d. qualitas soli).
D) Vogliamo parlare dei terreni civici che sono stati inseriti nei piani regolatori ?
R) Per queste terre su richiesta dei comuni, con atto meramente dichiarativo della regione, si prevede la sdemanializzazione ed il loro passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile del comune. In pratica volendo si possono alienare.
D) Cosa succede per i terreni ancora agricoli ?
R) In primo luogo è necessario dire che la legge regionale prevede la nomina di periti demaniali. La delibera regionale di nomina di questi periti era pronta qualche giorno fa, non so se è stata adottata. In base alla legge regionale il procedimento di legittimazione delle terre civiche si conclude con l’approvazione del progetto, predisposto dal perito demaniale, da parte della Giunta Regionale e con la pubblicazione per estratto sul BURP. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 9 della legge n. 1766 del 1927, sono sanate previa declassificazione ed alienate al prezzo di mercato proposto dal perito e fatto proprio dalla regione. Sono possibili riduzioni del prezzo per i residenti e per coloro che sono dediti all’agricoltura. Per tutti i terreni che hanno subito una radicale trasformazione rispetto alla loro originaria destinazione agro-sivo-pastorale se ne potrà proporre la sdemanializzazione. Se si tratta di terreni occupati abusivamente, in presenza delle condizioni di legge, si potrà proporre la legittimazione.
D) Continuiamo a parlare del prezzo ?
R) Per i terreni sdemanializzati liberi da qualsiasi occupazione da parte di terzi il prezzo di una eventuale alienazione non può che essere quello di mercato attuale. Il comune agisce, come si dice, iure privatorum alla stessa stregua di un qualunque altro soggetto.
D) Se invece si tratta di terreni oggetto di legittimazione ?
R) il riferimento, secondo la legge, è sempre il prezzo di mercato attuale, detratte le migliorie apportate e ridotto in alcuni casi espressamente previsti dalla legge regionale. La riduzione non può comunque superare di un terzo il valore attuale del bene. Per quanto riguarda le arre agricole i prezzi di riferimento sono quelli del valore agricolo medio, quindi relativamente bassi. Per le aree edificabili o prossime il prezzo è certamente molto alto, almeno quello di partenza. Il comune deve con urgenza adottare un regolamento, da inviare alla regione per l’approvazione, al fine di disciplinare il calcolo dei prezzi per l’alienazione agli occupatori legittimari, i criteri per le sanatorie e le situazioni in cui si dovrà proporre la reintegra dei terreni.
D) Chi può proporre la legittimazione di un eventuale possesso abusivo ?
R) la legittimazione è possibile per terreni occupati da più di dieci anni, in presenza di consistenti migliorie al fondo e nel caso in cui non si interrompa la continuità della maglia. Tutte e tre queste condizioni si devono verificare contemporaneamente.
D) oltre ad adottare il regolamento il Comune che altro deve fare ?
R) Il Comune ha già pubblicato un rende noto ed approvato la delibera di C.C. n. 114/2001 di richiesta alla regione di trasferimento delle terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo al patrimonio disponibile del Comune. Fra non molto sarà pubblicato l’inventario delle terre civiche. I cittadini potranno presentare al Comune delle osservazioni che devono essere valutate dall’ufficio competente ed inviate alla regione. In seguito sulla base del predetto progetto predisposto dai periti il comune dovrebbe essere autorizzato dalla regione ad adottare gli atti conseguenti. Il ruolo del comune è essenzialmente propositivo, ogni modifica sullo stato, la consistenza e la titolarità del demanio prevede l’assenso o l’autorizzazione regionale.
D) secondo te, sorgeranno controversie ?
R) Non so quante controversie potranno sorgere, ma sicuramente ne sorgeranno. In caso di discordanze dovrà essere il cittadino possessore a dimostrare il proprio titolo. Trattandosi di situazioni giuridiche che hanno origine in tempi molto lontani anche coloro che si trovano legittimamente nel possesso avranno enormi difficoltà. Di per sé la dimostrazione della proprietà è una prova diabolica e di solito solo il possesso continuato per determinare l’usucapione mette al riparo da ogni rivendicazione. Certo poi ci sono i veri occupatori abusivi o gli usurpatori sine titulo per i quali, in assenza delle condizioni di legittimazione, si dovrà procedere alla reintegra nel patrimonio demaniale.
D) Fra reintegra, legittimazione e sdemanializzazione tu cosa preferisci ?
R) Non si può fare un ragionamento a prescindere dalle situazioni concrete. Il nostro demanio civico deve essere salvaguardato. Le aree agricole di prato-pascolo permanente ed i boschi, di grande pregio naturalistico ed ambientale, se non utilizzate da operatori agricoli le prime, devono essere reintegrate. Per quelle che hanno mutato la destinazione originaria penso che sia utile ed opportuno sdemanializzare o sanare in presenza delle condizioni di legge.